STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AURA
SACRA"
-Il Tempio del Sole,
laboratorio di Arte&Spirito-
Titolo I
Costituzione e scopi
Art.
1
E'
costituita nel rispetto del Codice Civile e della legge 383/2002 l'Associazione
di promozione sociale denominata “AURA SACRA” che persegue l’idea di solidarietà sociale, umana,
educativa, civile, culturale, spirituale, artistica, ambientale e di ricerca
etica, ed ha per scopo l’elaborazione, la promozione e la realizzazione di
progetti ed iniziative affini a questi ambiti. L’Associazione ha sede
attualmente in via della Repubblica 5, Avigliana 10051 (TO). Non ha scopo di
lucro, la sua durata è illimitata ed è libera di operare su tutto il territorio
nazionale. Potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre
città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede
potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L’associazione è
disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati
secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici
rapporti associativi o attività. Inoltre l’Associazione si avvale della
collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite
convenzioni, della partecipazione ad altre o di altre associazioni, società o
Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'attività
dei soci è svolta prevalentemente a titolo gratuito ma l'associazione, in casi
di necessità, potrà assumere o retribuire lavoratori dipendenti, o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. E’ ammesso
il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo
svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’Assemblea dei soci.
Art. 2
L'Associazione intende svolgere attività
di utilità sociale e divulgazione nei confronti degli associati, nel settore delle
tecniche olistiche e naturali, del benessere, interiore, fisico e spirituale,
del sociale, dell’arte, della cultura, della musica, del teatro, della fotografia,
del cinema, dell’educazione, dell’alimentazione, dell’ambiente e dello sport. A
tale fine, l’Associazione potrà offrire ai soci incontri ed attività,
individuali e di gruppo, e quanto sia deciso in itinere dall’Assemblea al fine
di raggiungere gli obiettivi dell’Associazione, anche al di fuori della propria
sede. La sede associativa potrà essere utilizzata per scambi e prestazioni,
anche professionali, tra soci. Fondamento chiave dell’Associazione sarà
di promuovere rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini,
e di stimolarli nei rispetti del senso di Fratellanza, Condivisione ed Aiuto
Reciproco. Sarà obiettivo dell’Associazione promuovere il più possibile
l’Evoluzione della Coscienza umana e del pieno raggiungimento della
Consapevolezza.
“Aura Sacra”
intende essere un luogo speciale, dove sentirsi a casa e rapportarsi in armonia
tra persone che si riconoscono e desiderano condividere o crescere insieme.
L’Amore, l’Ascolto e la Gratitudine saranno i pilastri di questa Casa.
In particolare, l’Associazione
potrà svolgere le seguenti attività:
a)tecniche olistiche e naturali; tecniche naturopatiche; trattamenti
energetici; confronto verbale per comprensione e sostegno; massaggio;
pranoterapia; tecniche sciamaniche ed educazione al Femminino Sacro; educazione
alla vista; equilibrio emozionale; costellazioni familiari; osteopatia e
fisioterapia; agopuntura; medicina cinese; shiatsu; tai chi; counseling;
erboristeria; tecniche vibrazionali; radiestesia; feng shui; arteterapia; art
counseling; aura-soma; armonizzazione e space clearing; musicoterapia; clown
terapia; canto armonico; astrologia; studio linguistico; incontri di preghiera,
meditazione e yoga; pnl; sostegno in caso di disagio fisico; ayurveda; educazione
alimentare e motoria; corsi e seminari attinenti alle precedenti materie ed
opera di diffusione delle stesse secondo vendite occasionali di libri o vario
materiale informativo.
b)incontri, laboratori e
corsi di: pittura, scultura, intaglio, fotografia, informatica; cinema, teatro,
danza, cucito e tessitura, tintura, autocostruzione ed invenzione, energie
alternative, riciclo materiali.
c)mostre ed esposizioni artistiche; spettacoli di danza e teatro; giocoleria
e arte di strada; concerti; proiezioni di film e video; conferenze; eventi di
moda.
d)gite organizzate e uscite didattiche o naturalistiche e corsi
attinenti; giornate del baratto e di convisione dei valori dell'associazione;
mercatini dell'artigianato e/o vendite promozionali di opere d’arte
autoprodotte ed oggettistica; vendita promozionale di prodotti alimentari
tipici; corsi di cucina; organizzazione di convegni attinenti alle attività
dell'associazione; organizzazione di pranzi benefit per destinare fondi
all’associazione o ad altre realtà ad essa affini.
e)incontri di lettura; momenti di discussione delle tematiche
attinenti alle materie d'interesse dell'associazione; giochi di società o
tradizionali.
f)laboratori dopo-scuola; sala studio; ludoteca e organizzazione di
feste per bambini; psicomotricità; home-schooling; corsi per l'infanzia;
pedagogia acquariana; incontri di preparazione al parto; corsi di massaggio
neonatale; sportelli educativi; incontri di trasmissione di vari costumi e culture;
corsi di autodifesa.
g)eventi di interesse sociale o di sensibilizzazione al recupero
sociale; eventi di sostegno ai meno abbienti; sportello psicologico; pet
therapy; difesa del territorio e degli animali.
Art. 3
Possono essere soci dell'Associazione in numero illimitato tutte
le persone fisiche e giuridiche che si riconoscono nello Statuto ed abbiano
interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione presentando domanda
di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti
soci è il Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal
Consiglio su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le
proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i
dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le
sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va
motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della
quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo
ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello
Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio
temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Art. 4
I
soci, possono essere :
-
Soci Fondatori
Sono
soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto
costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed
inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in
relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.
-
Soci Operativi
Sono
soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una
attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite
dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio
stesso.
-
Soci Onorari
Sono
soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito
particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano
impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
-
Soci Sostenitori o Promotori
Sono
soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione
in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
La divisione dei Soci nelle
suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in
merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.
Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita
dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita
associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto
all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di
voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali
regolamenti e per la elezione degli organi sociali.
Gli
associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari
nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni
medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Il comportamento del
socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere
animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede,
onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle
linee programmatiche emanate.
Art. 5
Il Consiglio Direttivo
stabilisce la misura della quota associativa annuale.
Art. 6
La qualità di socio si perde per:
- Decesso
- Mancato pagamento della quota
sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi
sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio può
recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta
al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo
l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio
delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio
interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto
a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi
che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli
associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non
possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul
patrimonio dell'associazione
stessa. La quota associativa è
personale , non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o
rivalutata. Ogni
socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha
effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio
riceve la relativa notifica.
Art. 7
L'esercizio dei diritti
sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento
della quota associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle
modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Le
quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Titolo II
Organi dell'associazione
Art. 8
Gli organi dell'Associazione
sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.
L'elezione degli organi
amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata
a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Art. 9
L'Assemblea è l'organo
sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti
dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative,
possono partecipare all'Assemblea generale. Ciascun socio ha diritto ad un voto
e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta
e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.
Sono ammesse al massimo due
deleghe per socio. E’ garantita l’osservanza del principio del voto singolo.
Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E’ escluso il voto per
corrispondenza.
Art. 10
L'Assemblea è l’organo
sovrano dell’Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta
all'anno per l'approvazione del bilancio.
Essa inoltre provvede a:
- eleggere gli organi
sociali;
- delineare il programma
delle attività sociali;
- deliberare sulle modifiche
del presente statuto;
- approvare gli eventuali
regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale
destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita
dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente
statuto;
- deliberare lo scioglimento
e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L'Assemblea si riunirà ogni
qualvolta sarà convocata dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei
consiglieri, cioè su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei
soci, avvisando tutti i soci 15 giorni prima della data prevista. L'assemblea
ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli
iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche
nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Nella
convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo
e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. Nel
conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Art. 11
Per la modificazione del presente
statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del
suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento
degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il
parere favorevole del Consiglio Direttivo. Le discussioni e le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene
redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente
nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è
trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede
dell'associazione.
Art. 12
In caso di modifiche
statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti
dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In
seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati,
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento
dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 13
L'Associazione è
amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 6 membri eletti
dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di tre
anni ed è rieleggibile.
Art. 14
Al Consiglio Direttivo sono
attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno,
del Vice Presidente e del Segretario;
- l'ammissione
all'Associazione di nuovi soci;
- l’esclusione degli
associati;
- la redazione annuale del
bilancio consuntivo.
La carica di consigliere non
prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i
limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art.15
Il Consiglio Direttivo è
convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o ne sia
fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta
mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri
almeno otto giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio è comunque validamente
costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora
siano presenti tutti i suoi membri.
Art.16
La
convocazione del Consiglio è decisa dal Presidente o richiesta e
automaticamente convocata da tre membri del Consiglio stesso. Le delibere
devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti
prevale il voto del Presidente. Nell'ambito del Consiglio sono previste almeno
le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere. Il Consiglio è validamente costituito qualora siano
presenti almeno la metà dei suoi membri. Le
deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della
scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione. Qualora venga
a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà
decaduto e dovrà essere rinnovato.
Art.17
Il Presidente, eletto
direttamente dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di
fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le
deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla
osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale. In caso di
urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così
adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo
nella sua prima riunione.
Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Al tesoriere
spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio
dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.
Titolo III
Patrimonio sociale
Art. 18
Il patrimonio
dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai servizi prestati a
retribuzione dagli stessi soci, da contributi e da ogni altra elargizione, in
beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione,
nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire
all'Associazione, ed
il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a
condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.
Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da
attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali
dell’Associazione, dalle iniziative promozionali, come anche dalle attività
commerciali, artigianali o agricole purchè svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi.
L’Associazione potrà inoltre, esclusivamente per autofinanziamento e senza fine
di lucro, compiere attività culturale o ricreativa e qualsiasi operazione
economica o finanziaria,mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento
dei propri fini, secondo legislazione vigente. Ogni mezzo che
non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato
Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti
all'associazione e arricchire il suo patrimonio.
Art. 19
L’esercizio sociale va
dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il
Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e
finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere
depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono
l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa
richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Art.20
E' vietato distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o capitale
durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
Titolo IV
Scioglimento
dell'Associazione e disposizioni finali
Art. 21
In caso di scioglimento
dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione
con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22
Per quanto non espressamente
previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice
Civile e le leggi vigenti in materia.