Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AURA SACRA"
 -Il Tempio del Sole, laboratorio di Arte&Spirito-


Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1
E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della legge 383/2002 l'Associazione di promozione sociale denominata “AURA SACRA” che persegue l’idea di solidarietà sociale, umana, educativa, civile, culturale, spirituale, artistica, ambientale e di ricerca etica, ed ha per scopo l’elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti ed iniziative affini a questi ambiti. L’Associazione ha sede attualmente in via della Repubblica 5, Avigliana 10051 (TO). Non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata ed è libera di operare su tutto il territorio nazionale. Potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. Inoltre l’Associazione si avvale della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre o di altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'attività dei soci è svolta prevalentemente a titolo gratuito ma l'associazione, in casi di necessità, potrà assumere o retribuire lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’Assemblea dei soci.

Art. 2
L'Associazione intende svolgere attività di utilità sociale e divulgazione nei confronti degli associati, nel settore delle tecniche olistiche e naturali, del benessere, interiore, fisico e spirituale, del sociale, dell’arte, della cultura, della musica, del teatro, della fotografia, del cinema, dell’educazione, dell’alimentazione, dell’ambiente e dello sport. A tale fine, l’Associazione potrà offrire ai soci incontri ed attività, individuali e di gruppo, e quanto sia deciso in itinere dall’Assemblea al fine di raggiungere gli obiettivi dell’Associazione, anche al di fuori della propria sede. La sede associativa potrà essere utilizzata per scambi e prestazioni, anche professionali, tra soci. Fondamento chiave dell’Associazione sarà di promuovere rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini, e di stimolarli nei rispetti del senso di Fratellanza, Condivisione ed Aiuto Reciproco. Sarà obiettivo dell’Associazione promuovere il più possibile l’Evoluzione della Coscienza umana e del pieno raggiungimento della Consapevolezza.
“Aura Sacra” intende essere un luogo speciale, dove sentirsi a casa e rapportarsi in armonia tra persone che si riconoscono e desiderano condividere o crescere insieme. L’Amore, l’Ascolto e la Gratitudine saranno i pilastri di questa Casa.
      
In particolare, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a)tecniche olistiche e naturali; tecniche naturopatiche; trattamenti energetici; confronto verbale per comprensione e sostegno; massaggio; pranoterapia; tecniche sciamaniche ed educazione al Femminino Sacro; educazione alla vista; equilibrio emozionale; costellazioni familiari; osteopatia e fisioterapia; agopuntura; medicina cinese; shiatsu; tai chi; counseling; erboristeria; tecniche vibrazionali; radiestesia; feng shui; arteterapia; art counseling; aura-soma; armonizzazione e space clearing; musicoterapia; clown terapia; canto armonico; astrologia; studio linguistico; incontri di preghiera, meditazione e yoga; pnl; sostegno in caso di disagio fisico; ayurveda; educazione alimentare e motoria; corsi e seminari attinenti alle precedenti materie ed opera di diffusione delle stesse secondo vendite occasionali di libri o vario materiale informativo.
b)incontri, laboratori e corsi di: pittura, scultura, intaglio, fotografia, informatica; cinema, teatro, danza, cucito e tessitura, tintura, autocostruzione ed invenzione, energie alternative, riciclo materiali.                
c)mostre ed esposizioni artistiche; spettacoli di danza e teatro; giocoleria e arte di strada; concerti; proiezioni di film e video; conferenze; eventi di moda.
d)gite organizzate e uscite didattiche o naturalistiche e corsi attinenti; giornate del baratto e di convisione dei valori dell'associazione; mercatini dell'artigianato e/o vendite promozionali di opere d’arte autoprodotte ed oggettistica; vendita promozionale di prodotti alimentari tipici; corsi di cucina; organizzazione di convegni attinenti alle attività dell'associazione; organizzazione di pranzi benefit per destinare fondi all’associazione o ad altre realtà ad essa affini.  
e)incontri di lettura; momenti di discussione delle tematiche attinenti alle materie d'interesse dell'associazione; giochi di società o tradizionali.
f)laboratori dopo-scuola; sala studio; ludoteca e organizzazione di feste per bambini; psicomotricità; home-schooling; corsi per l'infanzia; pedagogia acquariana; incontri di preparazione al parto; corsi di massaggio neonatale; sportelli educativi; incontri di trasmissione di vari costumi e culture; corsi di autodifesa.
g)eventi di interesse sociale o di sensibilizzazione al recupero sociale; eventi di sostegno ai meno abbienti; sportello psicologico; pet therapy; difesa del territorio e degli animali.

 Art. 3
Possono essere soci dell'Associazione in numero illimitato tutte le persone fisiche e giuridiche che si riconoscono nello Statuto ed abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione presentando domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Art. 4
I soci, possono essere :
- Soci Fondatori
Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.
- Soci Operativi
Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- Soci Onorari
Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- Soci Sostenitori o Promotori
Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in
merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali. Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 5
Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.

Art. 6
La qualità di socio si perde per:
- Decesso
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione
stessa. La quota associativa è personale , non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o
rivalutata. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio riceve la relativa notifica.

Art. 7
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.


Titolo II
Organi dell'associazione

Art. 8
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.
L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.
Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. E’ garantita l’osservanza del principio del voto singolo. Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E’ escluso il voto per corrispondenza.



Art. 10
L'Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
Essa inoltre provvede a:
- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma delle attività sociali;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei consiglieri, cioè su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci, avvisando tutti i soci 15 giorni prima della data prevista. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.  Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Art. 11
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. 

Art. 12
In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 6 membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.



Art. 14
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute     dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del Vice Presidente e del Segretario;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l’esclusione degli associati;
- la redazione annuale del bilancio consuntivo.
La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.15
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

 Art.16
La convocazione del Consiglio è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Nell'ambito del Consiglio sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere. Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione. Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.
Art.17
Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. 
Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.


Titolo III
Patrimonio sociale

Art. 18
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai servizi prestati a retribuzione dagli stessi soci, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione, ed il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.
Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione, dalle iniziative promozionali, come anche dalle attività commerciali, artigianali o agricole purchè svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi. L’Associazione potrà inoltre, esclusivamente per autofinanziamento e senza fine di lucro, compiere attività culturale o ricreativa e qualsiasi operazione economica o finanziaria,mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini, secondo legislazione vigente. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.
Art. 19
L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.20
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


Titolo IV
Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 21
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.